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Caseonline - numero verde

                    1)Avendo intenzione di locare a canone di mercato un alloggio uso abitativo, quale durata del contratto deve prevedersi?

>Ai sensi della L. 431/98 art.2, la durata dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo deve essere di anni 4, con automatico rinnovo di un ulteriore periodo di 4 anni, salvo i casi di disdetta anticipata previsti dalla legge stessa in tassative ipotesi di necessità del locatore.

                    2)Avendo intenzione di locare a canone di mercato un immobile ad uso di attività commerciale quale durata contrattuale deve prevedersi?

>Ai sensi della L.329/78, la durata del conratto deve essere prevista in anni 6, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 6 anni, salvo ipotesi di disdetta anticipata previste dalla legge stessa.

                    3) Volendo locare un immobile per finalità turistiche, quale tipo di contratto di locazione devo redigere?

>La legge L.431798 esclude dall'osservanza della normativa da essa prevista gli immobili locati esclusivamente per finalità turistiche. Pertanto dovranno essere osservate le norme del COdice Civile per quanto riguarda forma, durata e canone del contratto da concludersi.

                    4) Essendo deceduto il conduttore è possibile agire per il rilascio immediato dell'immobile nei confronti della vedova e dei familiari conviventi?

>Ai sensi dell'art.6 della 329/78, in caso di decesso del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi. Pertanto va rispettata la scadenza contrattuale originaria.

                    5) Come deve essere regolato, nella pattuizione di un contratto di locazione, il riparto delle spese accessorie fra locatore e conduttore?

>Di regola, il conduttore è tenuto a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, mentre le spese per gli interventi straordinari competono a parte locatrice.
 
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