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1)Avendo intenzione di locare a canone di mercato un alloggio
uso abitativo, quale durata del contratto deve prevedersi? |
>Ai sensi della L. 431/98 art.2, la durata dei contratti
di locazione degli immobili ad uso abitativo deve essere di
anni 4, con automatico rinnovo di un ulteriore periodo di 4
anni, salvo i casi di disdetta anticipata previsti dalla legge
stessa in tassative ipotesi di necessità del locatore. |
2)Avendo intenzione di locare a canone di mercato un immobile
ad uso di attività commerciale quale durata contrattuale
deve prevedersi? |
>Ai sensi della L.329/78, la durata del conratto deve essere
prevista in anni 6, con rinnovo automatico per un ulteriore
periodo di 6 anni, salvo ipotesi di disdetta anticipata previste
dalla legge stessa. |
3) Volendo locare un immobile per finalità turistiche,
quale tipo di contratto di locazione devo redigere? |
>La legge L.431798 esclude dall'osservanza della normativa
da essa prevista gli immobili locati esclusivamente per finalità
turistiche. Pertanto dovranno essere osservate le norme del
COdice Civile per quanto riguarda forma, durata e canone del
contratto da concludersi. |
4) Essendo deceduto il conduttore è possibile agire
per il rilascio immediato dell'immobile nei confronti della
vedova e dei familiari conviventi? |
>Ai sensi dell'art.6 della 329/78, in caso di decesso del
conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi
i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi. Pertanto
va rispettata la scadenza contrattuale originaria. |
5) Come deve essere regolato, nella pattuizione di un contratto
di locazione, il riparto delle spese accessorie fra locatore
e conduttore? |
>Di regola, il conduttore è tenuto a farsi carico
delle spese di manutenzione ordinaria, mentre le spese per gli
interventi straordinari competono a parte locatrice. |
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